Art. 3.
(Organi del Parco).

      1. Sono organi del Parco:

          a) il presidente;

          b) il consiglio di gestione;

          c) il collegio dei revisori dei conti;

          d) il comitato storico-scientifico.

 

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      2. Il presidente del Parco è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del sindaco del comune di Verona.

      3. Il consiglio di gestione è composto da:

          a) il presidente del Parco;

          b) tre rappresentanti del comune di Verona;

          c) un rappresentante della provincia di Verona;

          d) un rappresentante della regione Veneto;

          e) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

          f) un rappresentante della competente soprintendenza per i beni ambientali e architettonici in rappresentanza del Ministero per i beni e le attività culturali;

          g) un rappresentante delle associazioni di tutela ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni.

      4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, procede alla nomina dei componenti di cui al comma 3, sulla base delle indicazioni fornite, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dai soggetti competenti.

      5. Il consiglio di gestione dura in carica cinque anni. I singoli componenti possono essere rinnovati per un solo ulteriore mandato.

      6. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri che durano in carica cinque anni, di cui:

          a) un membro, con funzioni di presidente, designato dal Ministro dell'economia e delle finanze;

 

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          b) un membro designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

          c) un membro designato dal Ministro per i beni e le attività culturali.

      7. Il comitato storico-scientifico è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, su indicazione del consiglio di gestione. È composto da cinque membri, ivi compreso il presidente del Parco che lo presiede, scelti tra docenti universitari ed esperti di sperimentata competenza nelle seguenti aree disciplinari:

          a) un esperto in materie ambientali e naturalistiche;

          b) un esperto in architettura e storia delle fortificazioni;

          c) un esperto in materia di pianificazione territoriale;

          d) un esperto in materie storico-archeologiche e museali.

      8. Il comitato storico-scientifico esprime il proprio parere su ogni questione afferente la gestione del Parco sottopostagli dal presidente o dal direttore generale del Parco di cui all'articolo 4.